[1] Questo contributo riflette, pur con l’indispensabile adattamento di contenuto e di forma, l’intervento svolto al convegno su "Contratto di lavoro ripartito Job sharing" organizzato a Genova il 2 luglio 1999 dalla sezione ligure del Centro Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" (relatore la dr. Daniela Carlà, Dirigente generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), pubblicato nel n. 4/1999 del Bollettino ligure di giurisprudenza del lavoro e della previdenza sociale.
Così DE SIMONE, Il part-time nella giurisprudenza. Rassegna, in Il part-time tra contrattazione e progetti, Tavola rotonda del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" - sezione ligure, Genova, 1983, p. 97.[3] Meritano una segnalazione i CCNL per i dipendenti dell’ Associazione Italiana Catene Alberghiere, di proprietari di fabbricati, e l’accordo aziendale stipulato a Treviso tra la Nuova Industria Biscotti Crich e le Rsu, assistite da Fat-Cisl e Flai-Cgil.
[4] Così TIRABOSCHI, La disciplina del job sharing nell’ordinamento giuridico italiano, DPL, n. 22/1998, p. 1410.
[5] Alla Circolare (che si può leggere in DPL, n. 22/1998, 1423-1424) è stata finora dedicata scarsa attenzione dalla dottrina, se non per qualche commento "a caldo" su riviste di rapida informazione (quali la Guida al Diritto de Il Sole 24 ore e Diritto e Pratica del Lavoro ), "tutti di apprezzamento dell’intervento ministeriale non tanto per l’approfondimento giuridico dell’argomento – che di fatti manca – quanto piuttosto per il contributo alla definizione di regole extralegali e, in una parola, alla "flessibilizzazione" di una porzione di mercato del lavoro", come osserva BRIGNONE (Spunti critici sul contratto di lavoro ripartito o job sharing, MGL, 1998, 771), che sottolinea peraltro come "la chimera della flessibilità" sia a volte "solo sinonimo di contenzioso giudiziario".
[6] TIRABOSCHI, op.cit., 1407.
[7] Così già P. ICHINO e VIOLI, Job sharing: un rapporto nuovo tra tempo di lavoro e tempo libero, in A. ICHINO, P. ICHINO, VIOLI (eds), Nuovi strumenti di intervento nel mercato del lavoro, Franco Angeli, Milano,1988, 89 ss.
[8] Come osserva ragionevolmente BRIGNONE, ibidem. Tuttavia, ha detto la dr.ssa Carlà nella sua relazione a Genova nello scorso luglio, l’emanazione della Circolare non comporta alcuna "chiusura" ad una futura, disciplina legislativa, a mio avviso opportuna, non foss’altro che per superare "quel senso di disagio che deriva da tutte le opere incompiute" (BRIGNONE, ibidem).
[12] Penso in particolare alla discussa monografia di P. ICHINO, Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, Mondadori, Milano, 1996.
[13] Come evidenzia la stessa Circolare.
[15] CGCE 17 giugno 1998, Kathleen Hill, Ann Stapleton vs. The Revenue Commissioners, Department of Finance,
http://www.lex.unict.it/eurolabor/cortegius/causa243-95.htm. Tra i primi brevi commenti, cfr. GOTTARDI, Parità di trattamento e job sharing, Guida al lavoro – Il Sole 24 Ore,n. 28/1998, 10-12; ROCCELLA, Job sharing e discriminazioni indirette:la prima pronuncia della Corte di Giustizia, DPL, n. 37/1998, 2483-2486.[17] Direttiva 97/81 del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES,
http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1997/it_397L0081.html.[18] Così invece ALESSI, Part time e job sharing, QDLRI, 1995, 128-130.
[20] Così, d’altronde, P. ICHINO, op.cit., 99-100.
[21] Così ancora P. ICHINO, op.cit., 104 , seppure non con riferimento al job sharing. In questo senso sembra essersi orientato lo stesso Ministero, quando ha fornito chiarimenti sulla legittimità delle c.d. clausole elastiche inserite nei contratti di lavoro part time, attentamente "bilanciando" i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 210/1990 e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. la risposta prot. 5/26626/49/SUB/PT del 1° giugno 1998, che si può leggere, con il commento di C. Fantuzzi, in DPL, n. 34/1998, 2292).
[22] TIRABOSCHI, op.cit.,1410.
[23] TIRABOSCHI, op.cit.,1407.
[26] D’ANTONA, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, ADL, 1995, 63-90 (qui 73).
[27] Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 115, ADL, 1995, 299.
[28] Il testo del quesito referendario abrogativo della l.n. 863/1984 – così come il testo degli altri quesiti, tra i quali meritano di essere segnalati, per il potenziale effetto destrutturante del diritto del lavoro: il quesito volto alla "liberalizzazione del collocamento privato, attraverso l'abolizione degli assurdi vincoli previsti dalla legislazione vigente" (abrogazione parziale del d.lgs. n. 469/1997); il quesito volto alla "abolizione dei vincoli che rendono di fatto impraticabile la stipula di contratti a tempo determinato" (pressocché totale abrogazione della l.n. 230/1962, abrogazione totale della l.n. 18/1978 e parziale abrogazione della l.n. 56/1987); il quesito volto alla abolizione degli "attuali vincoli che rendono di fatto impraticabile il lavoro subordinato svolto in luoghi diversi dalla "fabbrica" o dall’"ufficio"" (pressocché totale abrogazione della l.n. 877/1973); il quesito volto ad "abrogare (…) l’obbligo di riassunzione (sic!) del lavoratore licenziato, vincolo disincentivante alla creazione di nuovi posti di lavoro" (abrogazione art. 18 Statuto dei lavoratori) – sono consultabili alla pagina
http://www.radicali.it/r-days/testi_quesiti; le finalità dei referendum qui riportate tra virgolette sono tratte da http://www.radicali.it/r-days/schede_illustrative.html. Sull’ammissibilità dei quesiti, e sugli effetti che potrebbero derivare dalla pronuncia favorevole del corpo elettorale, si leggano le lucide riflessioni di. CARINCI, L’opinione di Franco Carinci sui referendum radicali, ILLeJ, vol. I, n. 6, 1999, http://www.labourlawjournal.it/ ISSN 1561-8048j.