I benefici per l’amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza




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[1] Art. 13 comma 8 L. 27 marzo 1992, n. 257, mod. dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in L. 4 agosto 1993, n. 271.

[2] D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

[3] Basti pensare ai ricorsi per Cassazione contro le C.T.U., di cui si vedranno alcuni esempi al paragrafo 8 (Cass., nn. 21679/2004; 21862/2004 e 21866/2004).

[4] P. Nodari, La strana vicenda per l’amianto della clausola “chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto”, in Lav. giur., 2003, n. 5, 420; P. Nodari, Amianto e ripetibilità delle prestazioni erogate, in Lav. giur., 2003, n. 11, 1025.

[5] La legittimazione passiva è dell’Istituto che eroga la pensione, tenendo conto del coacervo dei contributi computabili per legge, dato che l'attribuzione della legittimazione passiva va collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineata dalla fattispecie astratta prevista dalla legge: Cass., 29 novembre 2002, n. 17000, Inpdai c. Mellino, in Mass. Giust. civ., 2002, 2083. Nel senso esposto, ma per altre questioni, cfr. in prec.: Cass., sez. un., 28 aprile 1989, n. 2041, INPS c. Scarabellin, in Mass. Giust. civ., 1989, fasc. 4, 89; Cass.., 10 marzo 1997, n. 2111, Inpdap c. Min. tesoro, in Mass. Giust. civ.,1997, 370; Cass., 30 gennaio 1998, n. 926, Min. tesoro c. Valsecchi, in Mass. Giust. civ., 1998, 190; Cass., sez. lav. 21 dicembre 1998, n. 12757, Min. tesoro c. Pirri, in Mass. Giust. civ., 1998, 2633; Cass., sez. un., 5 febbraio 2002, n. 1550, Min. tesoro c. Lepro e altro, in Foro it., 2002, I,1748.

[6] Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, Vayr c. Inail, in Riv. giur. lav., 2001, II, 171 (con nota di M. Meucci, Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all’amianto per fruire dei benefici contributivi); Cass., sez. lav., 25 febbraio 2002, n. 2677, Carenza e altro c. Soc. Aem Torino, in Mass. Giust. civ., 2002, 292; Cass., 29 novembre 2002, n. 17000, cit. [ma in Mass. Giust. civ., 2002, 2083]; Cass., sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, Inps c. Alpi e altri, Inail, in Foro it., 2004, I, 79 (oltre numerose altre sentenze, di cui molte inedd.).

[7] Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 5, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 318 (con nota di Giometti L., I benefici previdenziali per l’amianto al vaglio della Corte Costituzionale); in Riv. giur. ambiente, 2000,II, 535 (con nota di Gratani A., L’esposizione ultradecennale dei lavoratori all’amianto e i connessi benefici al vaglio della Corte costituzionale); in Riv. giur. lav., 2000, II, 568 (con nota di V. Lipari, Costituzionalità della normativa che attribuisce il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi ai lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto); in Orient. giur. lav., 2000, 255 (con nota di L. Spagnuolo Vigorita, L’intervento della Corte costituzionale in tema di amianto); in Mass. giur. lav., 2000, I, 552 (con nota di F.,Tofacci, Benefici contributivi per amianto. I presupposti fissati dalla Corte costituzionale e le questioni irrisolte).

[8] Corte Cost., ord. 12 gennaio 2000, n. 7, in Giur. cost., 2000, 58.

[9] Corte costituzionale 22 aprile 2002, n. 127, in Lav. giur., 2002, 637 (con nota di M. Miscione): «Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 8 L. 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall’art. 1 comma 1 D.L. 5 giugno 1993 n. 169, conv., con modificazioni, in L. 4 agosto 1993, n. 271, nella parte in cui, non prevedendo l’applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato (moltiplicazione delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni da applicare sull’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’Inail) ai lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti da imprese private e lavoratori dipendenti da imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all’amianto. La disposizione censurata è infatti volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all’amianto, in presenza di presupposti fissati — attinenti, segnatamente, all’esposizione ultradecennale all’amianto, alla soggezione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto e al rischio morbigeno —, in funzione evidentemente compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività svolta, pericolosità che non manca anche nell’ambito del servizio ferroviario, sicché non sussiste la lamentata violazione dell’art. 3 Cost.».

[10]

 Corte Cost., 31 ottobre 2002, n. 434, Gamberini e altro c. Inps, in Foro it., 2003, I,1356.

[11] Corte Cost., 19 dicembre 2003, n. 369, Inps c. De Sio e altro, in Giur. cost., 2003, f. 6

[12] Cass., 7 luglio 1998, n. 6605, in Orient. giur. lav., 1998, 1044; Cass., 7 luglio 1998 n. 6620, in Dir. lav., 1999, II, 55, con nota di Casuccio; Cass., 28 luglio 1998, n. 7407, in Orient. giur. lav., 1998, 1028 (tutte con motivazione-fotocopia); Cass., Sez. un., 1° aprile 1999, n. 207, in Mass. Giust. civ., 1999, 727; Cass., 10 agosto 2000, n. 10557, in Lav. giur., 2001, 81; Cass., 12 febbraio 2001, n. 1976, in Mass. Giust. civ., 2001, 241; Cass., 19 aprile 2001, n. 5764, in Lav. giur., 2001, 988; Cass., 25 ottobre 2001, n. 13195, in Mass. Giust. civ., 2001, 1798; Cass., 7 novembre 2001, n. 13786, in Mass. Giust. civ., 2001, 1871; Cass., 9 dicembre 2002, n. 17528, Alborghetti c. Inail e altro, in Mass. Giust. civ., 2002, 2153; Cass., 26 febbraio 2003, n. 2932,Borrelli c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2003, 403. V. anche Trib. Trieste, 26 febbraio 2000 e Trib. Gorizia, 4 marzo 2000, in Orient. giur. lav., 2000, 513 (con nota di A. Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l’esposizione all’amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione).

[13] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, Inps c. Alpi e altro, in Foro it., 2004, I, 79 (con nota di De Marzo); Cass., Sez. lav., 13 febbraio 2004, n. 2849, Di Rella c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 2; in D&G - Dir. e Giust., 2004, fasc. 10, 109; Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2004, n. 4063, Benedetti e altri c. Inail e c. Inps (rel. Coletti), in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 2; Cass., sez. lav., 28 aprile 2004, n. 8182, Grasso c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 4.

[14] Cass., 10 aprile 2002, n. 5082, in Dir. prat. lav., 2002, n. 34, 2280 (solo massima).

[15] Cass., 10 aprile 2002, n. 5082, cit.

[16] Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 5, cit. (ma in Riv. crit. dir. lav., 2000, 318; in Riv. giur. ambiente, 2000,II, 535; in Riv. giur. lav., 2000, II, 568; in Orient. giur. lav., 2000, 255; in Mass. giur. lav., 2000, I, 552).

[17] Corte Cost., 12 gennaio 2000 n. 5, cit.: «Il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt’altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL. Nell’ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)».

[18] Fra altre: App. Milano, 1 agosto 2003, Inps c. A. e altro, in Orient. giur. lav., 2003, 755; Trib. Massa, 13 gennaio 2004, Gastaldi, in Riv. pen., 2004, 347. Contra (fra altre): Trib. Perugia, 4 marzo 2003, Moretti c. Inps e altro, in Rass. giur. umbra, 2003, 92 (con nota di Rinaldi).

[19] Cass., sez. lav., 3 aprile 2001, n. 4913, Inps c. Bartoli e altro, in Riv. giur. lav., 2002, II, 190 (commentata, con la già cit. Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, da M. Meucci, Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all’amianto per fruire dei benefici contributivi). La stessa sentenza (Cass., 3 aprile 2001, n. 4913) è stata commentata anche da Tofacchi F., Benefici contributivi per amianto: la Corte di cassazione legge la Consulta e ripensa la ratio della norma, in Mass. giur. lav., 2001, 730. Cfr. inoltre Cass., sez. lav., 27 febbraio 2002, n. 2926, Brusasco c. Inpdai, in Mass. Giust. civ., 2002, 340; Cass., Sez. lav., 15 maggio 2002, n. 7094, Inps c. Corradini e altro, in Foro it., 2002, I, 1970; Cass., sez. lav., 11 luglio 2002, n. 10114, in Inail c. Rosin e altro, in Foro it., 2003, I,1 358; Cass., sez. lav., 12 luglio 2002, n. 10185, in Inps c. Bargagli e altro, in Riv. infort. e mal. prof., 2002, II, 64; Cass., sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 997, Bono e altro c. Inps e altro, in Foro it., 2003, I, 1357.

[20] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. [ma in Foro it., 2004, I, 79 (con nota di G. De Marzo, Esposizione all’amianto tra acquisizioni giurisprudenziali e novità normative); Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2004, n. 4063, cit. (ma in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 2).

[21] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. (la sentenza è presa in via solo esemplificativa, anche per le numerose altre spesso inedd.).

[22] Art. 3 comma 1 L. 257/1992: «La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge».

[23] Art. 13 comma 8 L. 257/1992 (come sostituito dall’art. 1 comma 1 D.L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in L. 4 agosto 1993, n. 271): «Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

[24] Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (in Suppl. ord. n. 129, alla Gazz. Uff. n. 220 del 20 settembre), Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

[25] Trib. Bologna, 18 giugno 2004, Berselli e altri c. Inps e c. Inail, rel. Dalla casa, ined., dove in particolare si afferma: «(…) innanzi tutto tale valore soglia non può essere rinvenuto nel limite fissato dall’art. 24 c. 3 D. Lgs. 277/1991 di 0,1 fibre per cm. cubo, per l’illogicità e l’inaffidabilità scientifica del ricorso a un criterio pensato in relazione all’adozione di misure tecniche di abbattimento del rischio (…). Il D.M. 6 settembre 1994 al fine della certificazione della restituibilità degli immobili bonificati dall’amianto, richiede che si accerti la presenza nell’ambiente di una concentrazione di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre per litro». Poco più avanti, nella stessa sentenza, si sottolinea che «i limiti stabiliti dal D. Lgs. 277/1991 sono pensati in funzione di una rilevazione puntuale dell’esposizione all’amianto, e non per misurare e qualificare normativamente esposizioni decennali».

[26] Risulta pubblicata, anche se solo in massima, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2004, n. 20467, Inps c. En. Ma., in Guida lav., 2004, n. 50, 52. Altre sentenze sono nel sito della Cassazione: ad es. Cass., sez. lav., 19 ottobre 2004, n. 20464, Inps c. Stagnaro (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 8 novembre 2004, n. 21255, Inps c. Bajramovic (rel. Picone); Cass., sez. lav., 10 novembre 2004, n. 21384, Inps c. Festa e altri (rel. Picone); Cass., sez. lav., 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animobono (rel. D’Agostino); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino); Cass., sez. lav., 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti).

[27] Citt. alla nota precedente.

[28] Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino), cit.

[29] Cass., sez. lav., 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animobono (rel. D’Agostino), Cass., sez. lav., 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino), cit.; Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti). Da notare, come si vedrà nel testo, che nelle tre ultime sentenze (nn. 21679, 21862 e 21866) sono state compensate le spese legali del giudizio di Cassazione.

[30] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. (ma in Foro it., 2004, I, 79).

[31] Sui requisiti della cessazione della materia del contendere, si rinvia a per tutte, a Cass. 8 settembre 1997 n. 8698, 27 gennaio 1998 n. 801, 27 aprile 2000 n. 5390, Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000 n. 1048, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2001 n. 9332.