Professioni regolamentate e mercato nell'Unione europea




Insert

[*] Il presente contributo è destinato alla pubblicazione in F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), Il Diritto del lavoro dell’Unione europea, Utet, Torino.

[1] Proia, Attività professionali e diritto del lavoro. Spunti di riflessione da alcuni recenti interventi normativi, in Mainardi S., Carinci A. (a cura di), Lavoro autonomo e riforma delle professioni, in QADL, 2008, 8, 87.

[2] Chiaretto, Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea, in RDIPP, 2006, 699.

[3] Corte Giust. 1.2.1996, causa C-164/94, Aranitis, Racc, 1996, I-0135, punti 18 e 19; v. Ianniello-Saliceti, Le professioni non regolamentate, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 240 ss.

[4] Corte Giust. 23.4.1991, causa C-41/90, Klaus Höfner e Fritz Elser-Macrotron GmbH, Racc, 1991, I-1979.

[5] Corte Giust. 16.6.1987, causa 118/85, Commissione-Italia, Racc, 1988, 2599; 9.7.1997, cause C-34/95, C-35/95, C-36/95, Konsumentombudsmannen (KO), Racc, 1997, 3843; 12.9.2000, cause C-180/98-184/98, Pavlov, Racc, 2000, I-6451.

[6] In questo senso si esprime Galgano, Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa, in CIE, 1997, 2.

[7] Galgano, cit., 2 parla di «imprese di fatto».

[8] Galgano, cit., 17; Golino, Gli ordini e i collegi professionali nel mercato, Cedam, Padova. 2008, 176.

[9] V. Relazione della Commissione europea sulla concorrenza nei servizi professionali 9.2.2004, n. 83.

[10] Greppi, Stabilimento e servizi nel diritto comunitario, in DDpubb, XIV, 1999, 493.

[11] Nogler, Introduzione al mercato unico delle attività autonome, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 4.

[12] Lezzi, Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle professioni nell’unione europea, in DCSI, 2003, 386.

[13] Scordamaglia, La direttiva Cee sul riconoscimento dei diplomi, in FI, IV, 1990, 1.

[14] Condinanzi, Nascimbene, La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale, in Tizzano A. (a cura di), Il diritto privato dell’unione europea, in Bessone M. (diretto da) Trattato di diritto privato, t. I, 2006, 365.

[15] Agricoltura, artigianato, banche, commercio, assicurazioni; per l’elenco completo v. Lezzi cit., 410 nt. 103.

[16] Corte Giust. 21.6.1974 causa 2/74, J. Reyners-Belgio, Racc, 631.

[17] Corte Giust. 3.12.1974, causa 33/74, Racc, 1299.

[18] Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE per la professione di medico; 77/452/CEE e 77/453/CEE per la professione di infermiere; 78/686/CEE e 78/687/CEE per la professione di dentista; 78/1026/CEE e 78/1027/CEE per il veterinario; 80/154/CEE e 80/155/CEE per la professione di ostetrica; 85/432/CEE e 85/433/CEE per il farmacista.

[19] Tizzano, Professioni e servizi nella cee, Cedam, Padova, 1985, 75.

[20] Direttiva 85/384/CEE (10.6.1985).

[21] Sulla quale v. Scordamaglia, cit., 3 ss.

[22] Su entrambe le direttive v. Fisichella, Il riconoscimento dei titoli professionali nell’Unione europea, Cacucci, Bari, 1996; Pertek, L’Europe des diplomes et des professions, Bruylant, Bruxelles, 1994.

[23] V. Corte Giust. 20.2.1979, causa 120/78, Racc, 1979, 649 ove si era stabilito che i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni nazionali dello stato di origine e ivi commercializzati potevano essere esportati liberamente in tutto il territorio comunitario, senza che potesse essergli opposta la normativa nazionale comportante ostacoli tecnici o amministrativi; v. Fisichella, Il principio di mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell’unione europea, in DUE, 1, 1999, 54.

[24] Corte Giust. 15.10.1987, causa 222/86, Racc, 1987, 4097, relativa alla circolazione di un allenatore di calcio di nazionalità belga, titolare di un diploma conseguito nel proprio paese, al quale era stato negato l’accesso alla professione in Francia per mancanza di un diploma nazionale o di un diploma straniero equivalente.

[25] Corte Giust. 7.5.1991, causa C-340/89, Racc, I, 2357.

[26] Belloni, La libera circolazione degli avvocati nella comunità europea, Cedam, Padova, 1999, 5.

[27] Al riguardo v. Corte Giust. 21.3.2002, C-298/99, Racc, 2002, I, 3129, secondo la quale, l’obbligo di produrre il diploma in originale o in copia autenticata richiesto dalle autorità italiane agli architetti che intendono ottenere il riconoscimento del proprio titolo acquisito in uno Stato membro, comporta degli ostacoli aggiuntivi per gli architetti richiedenti, creando in tal modo un ostacolo all’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.

[28] Nogler, cit., 57.

[29] Sul punto v. anche Corte Giust. 23.10.2008, causa C-286/06 ove è stato ritenuto contrario alla direttiva 89/48/CEE il comportamento delle autorità spagnole che hanno negato il riconoscimento della qualifica di ingegnere conseguita in Italia, ma in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna.

[30] Sulla quale v. Mari, La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in GDA, 2006, 4, 398; Viciconte, Il sistema generale del riconoscimento dei titoli professionali, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 231.

[31] V. 41° considerando della direttiva 2005/36.

[32] V. direttiva 2006/43/CE.

[33] Sui quali v. direttiva 2002/92/CE.

[34] V. 42° considerando della direttiva 2005/36.

[35] In questo senso Chiaretto, cit., 703.

[36] Morviducci, Professioni, in Cartei G.F., Galetta D.U. (coordinato da), Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da Chiti M.P.-Greco G., t. III, Giuffrè, Milano, 2007, 1513.

[37] V. sul punto la sentenza Corte Giust. 13.11.2003, causa C-313/01, Morgenbesser, CG, 2004, 6, 741 con nota di Bastianon, La Corte di giustizia e il riconoscimento dei diplomi: recenti sviluppi, in CG, 6, 2004, 746, ove è stato ritenuto contrario ai principi sanciti nel Trattato in materia di libertà di stabilimento o di libera circolazione dei lavoratori, il rifiuto di iscrivere all’albo dei praticanti avvocati dell’ordine di Genova una cittadina francese titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro, per il solo motivo che non si trattava di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato; v. altresì Timellini, Riconoscimento dei titoli a fini professionali e pratica forense, in DL, II, 2004, 139.

[38] V. Corte Giust. 30.11.1995, causa C-55/94, Gebhard sulla quale v. infra, § 5.2.

[39] V. 44° considerando della direttiva.

[40] Sulle quali v. ampiamente Lui, Le professioni sanitarie, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 423.

[41] V. De Luca J., Le attività nel settore dell’architettura, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 207.

[42] Sul punto v. però Corte Giust. 29.1.2009, causa C-311/06, FI, 2009, IV, 344, che ha stabilito che le disposizioni relative al sistema di riconoscimento non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto stato membro; nella specie, un cittadino italiano, conseguita in Italia la laurea triennale in ingegneria, aveva ottenuto, in Spagna, l’omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo e l’iscrizione all’albo spagnolo degli ingegneri senza aver mai esercitato la professione in Spagna; chiedeva quindi in base al titolo di omologazione spagnolo l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia; la Corte ha precisato che la normativa sulla circolazione dei diplomi – nel caso specifico la direttiva 89/48/CE – non può essere utilizzata per consentire ad un soggetto titolare di un titolo rilasciato in uno stato di eludere le norme che in quel medesimo stato prescrivano una qualifica supplementare per accedere all’esercizio della professione.

[43] Da segnalare che le associazioni o organizzazioni professionali, al fine di controllare la carriera dei professionisti che si spostano in vari Stati membri (v. 32° considerando della direttiva 2005/36/CE) possono introdurre tessere professionali; si tratta di certificati che dovrebbero contenere informazioni sulla formazione del titolare e sulle sue esperienze professionali (anche sotto il profilo delle sanzioni ricevute in relazione alla professione), da idonee a consentire la riconoscibilità del soggetto ed accelerare lo scambio di informazioni tra il paese di origine e quello di stabilimento. Sull’istituzione della tessera professionale europea per i prestatori di servizi v. la risoluzione del Parlamento europeo del 19.2.2009.

[44] V. Belloni, op. cit., 111.

[45] V. Adobati, Attuate in Italia le direttive CE sul riconoscimento dei diplomi, in DcomI, 1994, 887.

[46] Sull’esclusione dei notai v. in generale Barone, L’attività notarile nel quadro della disciplina comunitaria delle professioni, in NT, 4, 2007, 403; nonché Barone, Piccoli, I notai, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 277.

[47] Al riguardo si pensi alla figura dell’avvocato italiano rispetto ad un solicitors o un barristers inglesi, oppure all’espletamento delle funzioni notarili che in alcuni Stati membri sono devolute a specifiche figure mentre in altri rientrano nelle competenze del ceto forense.

[48] Condinanzi, L’avvocato comunitario tra…Corte di giustizia e Corte costituzionale, in CG, 11, 1996, 1223.

[49] Corte Giust. 21.6.1974, causa 2/74, cit.

[50] Nella stessa controversia è stata altresì affrontata la questione dei limiti alla libertà di stabilimento previsti dall’ordinamento comunitario. In particolare si è discusso se l’attività dell’avvocato, almeno per quanto riguarda la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio, traducendosi nella collaborazione all’esercizio della funzione giurisdizionale, rientri nell’ambito di operatività dell’art. 45 Tratt. CE (già art. 55), che esclude dall’applicazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento le attività che in uno Stato membro partecipano, sia pure occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri. Nella sentenza Reyners la Corte di Giustizia ha chiarito che tale deroga, avendo carattere eccezionale nel sistema del Trattato, va intesa in modo restrittivo e dunque limitata a quelle attività che, considerate in sé stesse, implicano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Tali non sono, secondo il giudice comunitario, le attività più tipiche della professione, quali la consulenza, l’assistenza giuridica, la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure se il loro esercizio costituisce oggetto di un obbligo o di una esclusiva voluti dalla legge. La ragione risiede nel fatto che «l’esercizio di tali attività lascia intatti la valutazione dell’attività giudiziaria e il libero esercizio della funzione giurisdizionale» (§ 1/53 della motivazione).

[51] Corte Giust. 3.12.1974, causa 33/74, cit.

[52] L’interpretazione è stata confermata nella sentenza Corte Giust. 26.11.1975, causa 39/75, Coenen, Racc, 1976, 1475.

[53] Corte Giust. 7.5.1991, causa C-340/89, Racc, 1991, 2357.

[54] Corte Giust. 12.7.1984, causa 107/83, Ordine degli avvocati del foro di Parigi-Onno Klopp, Racc, 1984, 2971.

[55] Greppi. cit., 518.

[56] Belloni, op. cit., 56.

[57] Condinanzi, Nascimbene, cit., 383.

[58] Tizzano, cit., 309.

[59] La questione del rispetto delle disposizioni relative alla deontologia è affrontata nella sentenza Gullung, Corte Giust. 19.1.1988, causa 292/86, Racc, 1988, 111.

[60] Corte Giust. 25.2.1988, 427/85, Commissione delle Comunità europee-Repubblica federale di Germania, Racc, 1988, 1123; v. Viciconte, La libera circolazione degli avvocati, in Nogler L. (a cura di), Le attività autonome, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, vol. VI, Giappichelli, Torino, 2006, 384.

[61] Sulla quale v. Varano, Legge 9 febbraio 1982 n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli stati membri della comunità europea, in NLCC, 1982, 47.

[62] Corte Giust. 30.11.1995, C-55/94, Racc, 1995, I, 4165; RDIPP, 2000, 135; v. altresì Condinanzi, cit., 1216; Adobati, Differenza tra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento per l’esercizio della professione forense secondo la sentenza della Corte di giustizia nel caso Gebhard, in DCSI, 1996, 287.

[63] Condinanzi, cit., 1227, che considera peraltro poco rilevante la circostanza che l’avvocato si rechi saltuariamente in quella struttura, eventualmente mantenendo il proprio centro di attività principale in altro Stato membro, poiché in tal caso si potrà configurare l’ipotesi dello stabilimento secondario.

[64] Condinanzi, cit., 1227.

[65] V. anche Corte Giust. 31.3.1993, causa C-19/92, Kraus, Racc, I-1663, punto 32.

[66] Belloni, op. cit., 152.

[67] Goebel, Lawyers in the European Community: progress towards community-wide rights of practice, New York, Fordham University School of Law, 1991, 614; Jarvis, Freedom of establishment and freedom to provide services. Lawyers on the move?, in ELR, 1996, 252.

[68] La Corte di Giustizia ha di recente puntualizzato che ai fini dell’iscrizione al foro dello Stato membro ospitante è sufficiente l’attestazione dell’iscrizione dell’avvocato nel paese di origine, e gli Stati membri non possono introdurre ulteriori requisiti quali ad esempio una verifica della padronanza della lingua; così Corte Giust. 19.9.2006, causa C-506/04, Wilson, FI, IV, 553 e NGCC, 2007, 616, che si riferisce al caso di un avvocato inglese al quale era stata rifiutata l’iscrizione all’albo del foro del Lussemburgo in quanto non si era sottoposto ad un colloquio per la verifica della conoscenza delle lingue del Lussemburgo.

[69] Cfr. Belloni, op. cit., 159.

[70] Bastianon, Il diritto di stabilimento degli avvocati al vaglio della Corte di giustizia (nota a Corte Giust., 7.11.2000, C-168/98), in CG, 3, 2001, 321.

[71] Lo Stato membro ospitante può peraltro imporre all’avvocato la sottoscrizione di un’assicurazione per la responsabilità professionale o l’affiliazione ad un fondo di garanzia professionale.

[72] Art. 7, dir. 98/5/CE.

[73] Belloni, op. cit., 164.

[74] Viciconte, La libera circolazione degli avvocati, cit., 400.

[75] Belloni, op. cit., 171.

[76] V. art. 11, direttiva 98/5/CE.

[77] Bastianon, Il diritto di stabilimento per l’avvocato comunitario tra legge interna e direttiva europea (nota a Cass. S.U., 18.3.1999, n. 146), in CG, 12, 1999, 1527.

[78] Condinanzi, Nascimbene, op. cit., 373.

[79] Corte Giust. 7.11.2000, causa C-168/98, Racc, I, 1931; per un commento esaustivo v. Bastianon, Il diritto di stabilimento degli avvocati, cit., 319; Spitaleri, Accesso alla professione forense e discriminazioni “alla rovescia” nella sentenza Lussemburgo c. Parlamento europeo e Consiglio, in DUE, 2001, 179.

[80] Minervini E., La società tra avvocati (s.t.p.) nel D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in SO, 2001, 1029.

[81] Sulla configurabilità come nuovo tipo societario v. Ibba, La società tra avvocati: profili generali, in RDC, II, 2002, 368.

[82] Sul punto v. Sabatelli, Società tra professionisti, in EngGTrec, Milano, XV, 2007, 175.

[1] Cfr. De Mari, Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale), in SO, 6, 2008, 672.

[83] Cfr. De Mari, Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale), in SO, 6, 2008, 672.

[84] V. ampiamente AA.VV., Le società di avvocati (commento al d.leg. 2 febbraio 2001 n. 96), Giappichelli, Torino, 2002.

[85] Stella Richter jr., Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità, in FI, 2001, V, 2001, 332.

[86] Cfr. Viscosi, La società tra avvocati: il regime patrimoniale, professionale e disciplinare, in De Angelis L. (a cura di), La società tra avvocati, in QGC, 253, Giuffrè, Milano, 2003, 211.

[87] V. art. 30, d.lgs. n. 96/2001.

[88] Caracciolo, Il diritto di stabilimento per la professione forense, in GDA, 3, 2002, 243.

[89] Caracciolo, cit., 244.

[90] Danovi, Completato l’iter dello «stabilimento» si apre il grande confronto con l’Europa, in DG, 13, 2001, 26.

[91] Così Cass. S.U. 19.12.2003, n. 19547, FI, 2004, I, 1803 e Cass. S.U. 4.5.2004, n. 8437-

[92] In questo senso Cass. 10.7.2006, n. 15633.

[93] V. in generale Berlinguer, Stato, mercato e concorrenza nella Ue: il caso delle professioni intellettuali, in CIE, 2004, 390.

[94] V. Corte Giust. 23.4.1991, causa C-41/90, Höfner e Elser-Macroton, Racc, 1991, I-1979; Corte Giust. 11.12.1997, causa C-55/96, Job Centre, Racc, 1997, I-7119.

[95] Bergamini, La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione europea, Esi, Napoli, 2005, 39.

[96] Galgano, Diritto commerciale. L’imprenditore, Zanichelli, Bologna, 2006, 15 e 1997, 3 precisa che nel sistema italiano i professionisti intellettuali sono, però esclusi dal novero degli imprenditori, in quanto fruiscono di una «immunità rispetto allo statuto dell’imprenditore» che è «frutto di un privilegio, ossia di una esenzione dal diritto comune».

[97] In questo senso si è espresso il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 5.4.2001 relativa alle tabelle degli onorari e alle tariffe obbligatorie per talune libere professioni.

[98] Bergamini, op. cit., 40.

[99] Sul punto v. Galgano, Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa, cit., 1.

[100] Corte Giust. 18.6.1998, causa C-35/96, Commissione-Italia, Racc, 1998, I-3851; per un commento v. Nascimbene, Tariffe professionali e norme sulla concorrenza fra giudice comunitario e giudice nazionale, in CIE, 1997, 482.

[101] V. sul punto Cassese E., Gnes 2003, 88.

[102] Corte Giust. 12.9.2000, cause riunite C-180/98 e C-184/98, Racc, 2000, I-6451.

[103] Corte Giust. 19.2.2002, causa C-309/99, Racc, I-1577.

[104] Per una definizione v. Gessa, Tacchi, Tariffe professionali, in ECT, Roma, 1993.

[105] Cassese E., Gnes, Professioni e concorrenza nella disciplina dell’Unione europea, in Della Cananea G. (a cura di), Professioni e concorrenza, in QGDA, 2003, 8, 92.

[106] Decisione 30.6.1993, GUCE, 13.8.1993, L 203, 27.

[107] Decisione 30.1.1995, GUCE, 2.6.1995, L 122, 37.

[108] Della pronuncia si è già trattato sopra con riferimento al profilo dell’assimilazione tra spedizionieri e impresa; v. altresì Milo, Libera concorrenza, tariffe e disciplina pubblicistica delle professioni intellettuali, in RIDPC, 1995, 195; Carbone, Taramasso, Libera prestazione di servizi, tariffe professionali e professione di avvocato, in DComI, 2, 2005, 235.

[109] V. il caso Van Eycke e Reiff, quest’ultimo relativo alla procedura di adozione delle tariffe dei trasporti su strada.

[110] Per una disamina della giurisprudenza sulle tariffe v. Bergamini, op. cit., 116.

[111] Corte Giust. 29.11.2001, causa C-221/99.

[112] Corte Giust. 19.2.2002, causa C-35/99, Racc, 2002, I, 1529.

[113] Cfr. al riguardo Mengozzi, Il diritto della concorrenza, le professioni regolamentate e la giurisprudenza comunitaria, in RN, 2, 2007, 247, il quale auspica che sulla base dei principi esposti nella sentenza potrà essere giudicata anche la tariffa notarile.

[114] Sulle quali v. Nascimbene, Bastianon, Tariffe, associazioni professionali e norme sulla concorrenza: in attesa delle decisioni della Corte di giustizia, in CG, 9, 2001, 1142.

[115] Nascimbene, Bastianon, Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti della Corte di giustizia, in CG, 5, 2002, 603.

[116] Ad alcuno, tale salvataggio sembra celare una riaffermazione del primato di quest’ultima e dei suoi principi, v. Cassese S., Principi coraggiosi, decisioni prudenti, Il Sole24ore, 20.2.2002, 21.

[117] Bergamini, op. cit., 135, la quale ritiene che questo precedente deve essere interpretato restrittivamente e non va richiamato per giustificare la fissazione dei prezzi dei servizi professionali, ove non sussista un effettivo controllo esterno.

[118] Corte Giust. 5.12.2006, cause riunite C-94/04 Cipolla e C-202/04 Macrino, NT, 2001, 1, 13, con nota di Togna; v. altresì Quaia, Avvocati: qualità o prezzo? In margine alla sentenza della corte di giustizia in cause riunite n. c-94/04 e n. c-202/04, in DCSI, 2006, 701; Bertolotti, Le libere professioni tra Corte di giustizia e Decreto Bersani: luci ed ombre (o meglio, più ombre che luci) (nota a Corte giust. CE, 5.12.2006, n. 94/04, 202/04, Cipolla c. Portolese), in GI, 2007, 649.

[119] Causa C-94/04, Cipolla-Portolese in Fazari.

[120] Causa C-202/04, Macrino, Capoparte-Meloni.

[121] Art. 60, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 convertito in l. 22.1.1934, n. 36 sull’ordinamento della professione di avvocato.

[122] Cuocci, Libera concorrenza e libera prestazione di servizi: le tariffe forensi italiane al vaglio del diritto comunitario (nota a Corte giust. comunità europee, 5 dicembre 2006, n. 94/04, 202/04, Cipolla c. Portolese), in NGC, I, 2007, 946.

[123] Togna, La Corte di giustizia di nuovo sulle tariffe professionali: la parola torna al legislatore nazionale, ma cade l’alibi comunitario (nota a Corte Giust. CE, 5.12.2006, n. 94/04, 202/04, Cipolla c. Portolese), in NT, 2007, 23.

[124] V. Bergamini, op. cit., 157.

[125] Cassese E., Gnes, Professioni e concorrenza, cit., 93; v. altresì Preto, Le libere professioni in Europa, Egea, 2001, 120.

[126] Trib. CE 28.3.2001, causa T-144/99, Racc, 2001, II-1087.

[127] Corte Giust. 19.2.2002, causa C-309/99, Racc, I-1557; v. Viciconte, La libera circolazione degli avvocati, cit., 415.

[128] Rileva peraltro Mengozzi, cit., 249 che la Corte di Giustizia non ha, nel caso di specie, aderito alla più corretta qualificazione degli avvocati dei Paesi Bassi come imprese incaricate nella gestione di servizi di interesse economico generale che sono sottoposte, ex art. 86 Tratt. CE, alle regole della concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di queste non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata.

[129] Gnes, cit., 612.

[130] Così v. Bergamini, op. cit., 251.

[131] Nascimbene, Bastianon, Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale, 2002, 606.

[132] Magnani, Lavoro autonomo e riforma dei servizi professionali alla luce delle disposizioni comunitarie, in Mainardi S.-Carinci A. (a cura di), Lavoro autonomo e riforma delle professioni, in QADL, 8, 2008, 16.

[133] Sulla quale v. Meli, L’Indagine dell’Antitrust sugli ordini professionali, in RDPriv, 4, 1997, 659.

[134] V. amplius Mari, Professioni e attività professionali nelle decisioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, in Della Cananea G. (a cura di), Professioni e concorrenza, in QGDA, 8, 2003, 29.

[135] Sul punto v. Bergamini, cit., 274.

[136] Cfr. Piccinini, Prime riflessioni sulla concorrenza nei servizi professionali degli avvocati, in LG, 2007, 1, 5.

[137] V. Alpa, Le tariffe professionali alla luce del decreto Bersani, in CM, 2007, 19.

[138] Sugli effetti della legge Bersani sulle tariffe forensi cfr. Schlesinger, La nuova disciplina dei compensi professionali per gli avvocati, in CG, 2007, 449.

[139] V. Nascimbene, Bergamini, Le tariffe professionali degli avvocati: un nuovo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia (Nota a C. Stato, sez. V, ord. 31 maggio 2007, n. 2814, Soc. Hospital Consulting c. Soc. Esaote), in CG, 2008, 91.

[140] La pronuncia è stata iscritta al ruolo come causa C-386/07, Hospital Consulting S.r.l. e altri c. Esaote S.p.a. e altri.

[141] Per un primo commento della disciplina v. Mari, I principi fondamentali in materia di professioni (commento al d.leg. 2 febbraio 2006 n. 30 e al d.l. 4 luglio 2006 n. 223), in GDA, 8, 2006b, 825.

[142] Cfr. Mari, Professioni e attività professionali, cit., 2003, 44.